Con la pubblicazione del Decreto legislativo n.125/2024 di recepimento della CSRD si allarga il perimetro delle aziende interessate dalla reportistica di sostenibilità.
Venerdì 30 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il Decreto legislativo n.125/2024 di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) che porta ufficialmente all’adeguamento della normativa nazionale per la rendicontazione societaria di sostenibilità. Il Decreto è stato pubblicato il 10 settembre in Gazzetta Ufficiale.
Si tratta di un passo importante per le imprese italiane che dovranno conformarsi a nuove regole e standard di trasparenza nell’ambito della rendicontazione di sostenibilità.
Cosa prevede la direttiva CSRD?
La direttiva (UE) 2022/2464, cosiddetta CSRD, raccoglie una serie di norme per standardizzare le modalità di rendicontazione delle pratiche sostenibili da parte delle imprese, garantendo coerenza e comparabilità delle informazioni divulgate.
- Gli obblighi di informativa della CSRD sono esposti in dettaglio nei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Gli ESRS forniscono un framework su come e cosa le aziende devono riferire sulle metriche ESG per soddisfare i requisiti della CSRD.
- La CSRD si basa sul concetto di doppia materialità, ossia riconosce che i rischi e le opportunità possono essere rilevanti sia dal punto di vista finanziario che da quello dell’impatto. Per soddisfare i requisiti della direttiva, le aziende devono dichiarare le loro strategie per la gestione dei rischi e delle opportunità ambientali e sociali e spiegare l’influenza che tali questioni avranno sulla loro azienda sia dal punto di vista finanziario che da quello dell’impatto.
- La direttiva integra i regolamenti europei relativi alla tassonomia e all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).
- Inoltre, la CSRD prevede che le informazioni di sostenibilità siano soggette a revisione e audit da parte di soggetti indipendenti per aumentare l’affidabilità dei dati forniti.
Le novità introdotte dal decreto di recepimento della CSRD
Il decreto legislativo approvato prevede alcune modifiche rispetto allo schema del Decreto di giugno 2024. Le principali novità e focal point:
- Ampliamento della platea di PMI quotate soggette alla nuova normativa. In particolare, si è modificato il criterio relativo al numero medio di dipendenti, da 50 a “non inferiore a 11 e non superiore a 250”.
- Responsabilità degli amministratori delle società di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia redatta in conformità agli ESRS e al Regolamento sulla Tassonomia UE.
- La rendicontazione di sostenibilità è oggetto di revisione (con limited assurance) da parte di un revisore incaricato, che può essere lo stesso revisore legale del bilancio, secondo principi di attestazione dedicati.
- Introduzione di un nuovo regime sanzionatorio per le attività di revisione legate alla sostenibilità. Nei primi due anni dall’entrata in vigore del Decreto, le sanzioni pecuniarie non potranno superare i 125 mila euro per le società di revisione e i 50 mila euro per i revisori di sostenibilità.
- Coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità.
- Tra le informazioni da rendicontare sono incluse quelle sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore: i prodotti e servizi offerti, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.
Non solo un obbligo, ma anche un’opportunità
La CSRD segna un significativo avanzamento nella legislazione sulla sostenibilità, portando con sé una nuova complessità nelle pratiche di reporting. Questo cambiamento normativo non implica soltanto l’adozione di nuovi standard, ma richiede anche un’analisi dettagliata delle pratiche aziendali in relazione alla sostenibilità. In questo senso, la CSRD dovrebbe essere vista non solo come un obbligo normativo, ma anche come un’importante opportunità per ottimizzare i processi interni e rafforzare i rapporti con gli stakeholder.