Rivoluzionare per trasformare, la nuova direttiva per essere attori strategici contro il cambiamento climatico, in favore della decarbonizzazione e per una crescita durevole

Il 28 novembre, il Consiglio europeo ha approvato in via definitiva la Direttiva che riguarda la Comunicazione Societaria sulla Sostenibilità (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive), una rivoluzione attesa, una spinta voluta e una sistematizzazione necessaria, posto che la sostenibilità è un processo di miglioramento che deve partire da una profonda consapevolezza aziendale a tutti i livelli. Ampi risvolti in termini di informativa per le società già obbligate a redigere la DNF (Dichiarazione Non Finanziaria) ma una strada aperta anche per PMI in futuro, una platea importante che deve poter dimostrare gli impatti generati, in modo proporzionale, ma utile.

Utile per chi?

Per tutti, affinché cresca una maggiore consapevolezza da parte delle imprese, anche le PMI, di essere attore strategico contro il cambiamento climatico, in favore della decarbonizzazione e per una crescita durevole. Un ampliamento normativo che rappresenta sicuramente un’ opportunità per le aziende per imparare ad integrare gli ESG nella strategia, condividere e comunicare visioni, valori, sfide, misurare impatti e le pratiche concrete per la decarbonizzazione, il benessere di persone ed organizzazioni.  Aumenterà la capacità di raffrontare le scelte di responsabilità di un’azienda e faciliterà la transizione verso un’economia sostenibile. Un buon cammino da continuare a percorrere o intraprendere.

Noi di Linfa assistiamo le aziende nella formazione, nella strategia e nella redazione di bilanci di sostenibilità avendo cura che le sfide verso la sostenibilità siano proporzionate e adatte ai nostri interlocutori. Il nostro campo base è il Trentino Alto Adige, terra alta, nelle alpi, testimone di equilibrio tra natura, uomo, benessere ed esperienza del limite.

Quali sono le novità introdotte dalla Direttiva europea?
1.    Nuovo nome della DNF

La Dichiarazione di Carattere Non Finanziario (DNF) viene sostituita dall’informativa di sostenibilità, definita come “comunicazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità”. Queste ultime sono definite problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva, nonché fattori di governance.

 2.   Estensione dell’ambito di applicazione dell’informativa alla sostenibilità

 Avranno l’obbligo di redigere l’informativa di sostenibilità:

  1. Le società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata
  2. Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, qualora tutti i soci dell’impresa siano società (come al punto precedente)
  3. Le imprese di assicurazione, a prescindere dalla forma giuridica
  4. Gli enti creditizi, a prescindere dalla forma giuridica

In sostanza, dunque, a partire dal 1° gennaio 2025 l’ambito di applicazione si estende a tutte le imprese di grandi dimensioni, indipendentemente dal fatto che siano quotate o meno, con più di 250 dipendenti, 40 milioni di euro di fatturato o 20 milioni di euro di attività totali; dal 1° gennaio 2026, invece, tutte le PMI quotate sui mercati europei ad eccezione delle microimprese, cioè quelle con meno di 10 dipendenti e con fatturato o bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

3.   Si estendono i contenuti: centralità a modello organizzativo, strategia e piani

I contenuti saranno più articolati, fortemente orientati allo Standard GRI e oltre alla descrizione del modello organizzativo le imprese dovranno fornire informazioni attinenti al modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sui loro risultati, sulla loro situazione e sul loro andamento, sia informazioni inerenti al loro impatto sulle persone e sull’ambiente. Sarà focale descrivere il modello organizzativo e la strategia aziendale con particolare attenzione a come si attua la resilienza e si prevengono i rischi connessi alle questioni di sostenibilità; viene inoltre dato spazio alle opportunità connesse alle questioni di sostenibilità ed infine ai piani dell’impresa per la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l’accordo di Parigi; un informativa viene richiesta anche relativamente al modo in cui modello organizzativo e strategia aziendale tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità. I piani dovranno dunque avere un funzione consuntiva ma soprattutto di analisi prospettica e dinamica degli indicatori di performance rispetto alle questioni di sostenibilità strategiche includendo il capitale intellettuale, umano e sociale.

4.    I nuovi principi di rendicontazione della sostenibilità

Essi specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare e la struttura per la comunicazione di tali informazioni. In particolare le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare e che precisano almeno le informazioni corrispondenti alle esigenze dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/208. Nel 2023 ulteriori la Commissione adotterà ulteriori atti delegati che specificano ulteriormente le informazioni complementari che le imprese sono tenute a comunicare, ove necessario e informazioni relative allo specifico settore in cui le imprese operano.

 5.    Convergenza con gli standard internazionali

Vengono menzionati i prevalenti tra i quali Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SABS), International Integrated Reporting Council (IIRC), dall’Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB), task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima (TCFD), Carbon Disclosure Standards Board (CDSP) e dal CDP (ex Carbon Disclosure Project). Infine i principi dell’Unione europea dovrebbero tenere conto di tutti i principi di informativa sulla sostenibilità elaborati sotto l’egida della International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS).

 6.    Principi specifici per le PMI

 La Commissione introduce principi di informativa sulla sostenibilità proporzionati alle capacità e alle caratteristiche delle piccole e medie imprese e gli stati membri dovrebero prendere in considerazione la possibilità di introdurre misure per coadiuvare le PMI nell’applicazione dei principi volontari in materia di informativa semplificata.

Anche le PMI non quotate, pur non rientrando nell’ambito di applicazione, possono scegliere di utilizzare su base volontaria questi principi proporzionati. I principi applicabili alle PMI costituiranno un riferimento per le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva per quanto riguarda il livello delle informazioni sulla sostenibilità che esse potrebbero ragionevolmente richiedere alle PMI che sono fornitori e clienti nelle loro catene del valore.

 7.    Coerenza con le normative sulla finanza sostenibile

La proposta mira a garantire che gli obblighi di informativa delle imprese siano coerenti con la tassonomia europea degli investimenti sostenibili (Regolamento UE 2020/852) tenendo conto degli indicatori di riferimento in merito a:

  1. Attività sono ecosostenibili in base alla tassonomia
  2. Criteri vaglio e valori limite entro i quali si ritiene che un’attività non arrechi un danno significativo secondo quanto previsto dalla tassonomia

 I principi, inoltre, terranno conto delle informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari necessitano per adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

 8.    Obbligo di certificazione dell’informativa sulla sostenibilità

Tutte le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione dovranno soddisfare la certificazione limitata delle informazioni sulla sostenibilità comunicate (limited assurance) ma anche la possibilità di introdurre, in una fase successiva, l’obbligo di chiedere una certificazione ragionevole (reasonable assurance) piu’ articolata e rilasciata dai revisori dei conti.

 9.    Previsione di sanzioni minime

La direttiva contabile è modificata in modo da prevedere delle sanzioni minime per le organizzazioni che ne violano le disposizioni con la previsione a cura degli Stati membri di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

10. Formato digitale dell’informativa

Le imprese soggette alla normativa redigono il bilancio e la relazione sulla gestione in un formato elettronico unico di comunicazione (XHTML) in conformità con l’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 e marcano l’informativa sulla sostenibilità, comprese le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852.

Tempistiche

Gli Stati membri dell’Unione dovranno conformarsi a partire da dicembre 2022. Le imprese pubblicheranno l’informativa di sostenibilità a partire dal 2024, sui dati relativi all’esercizio 2023. Per le PMI è prevista un’applicazione posticipata, a partire dal 2027, sull’esercizio 2026.

Per saperne di più visita la pagina web della Commissione Europea sul Corporate Sustainability Reporting 
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